Circ. 2/09 - Servizi tassati ai fini IVA nel luogo dei clienti non residenti
Gentile Cliente,
segnaliamo che dal 1° gennaio 2010 entreranno in vigore le nuove regole per l'assoggettamento ad IVA dei servizi internazionali e per i modelli INTRASTAT per i servizi intracomunitari.
L'articolo 1, comma 1 della legge 88/2009 (comunitaria 2008) infatti ha delegato il governo a recepire le direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117.
Per le prestazioni di servizi, è stata modificata la "filosofia" sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuavano nello Stato del prestatore (es. Italia) il luogo di tassazione dei servizi "generici".
Le nuove norme, in linea generale, individuano il Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, in particolare:
1) i servizi prestati a soggetti passivi, seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quello in cui è stabilito il prestatore;
2) i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, invece, mantengono la "vecchia" regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.
Tutti i servizi forniti a un soggetto identificato in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore devono seguire il meccanismo dell'inversione contabile (meccanismo del reverse charge).
Per favorire i controlli, ogni soggetto passivo IVA dovrà depositare a partire dal 1° gennaio 2010 un elenco INTRASTAT in cui indicherà servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell'inversione contabile.
Con le nuove norme, si dovrebbero ridurre i benefici del "plafond" per gli operatori nazionali che effettuano lavorazioni e trasporti intracomunitari in quanto le suddette operazioni cambiano natura da operazioni "non imponibili" che danno diritto al plafond a operazioni "fuori capo" che non garantiscono lo status di esportatore abituale.
Vecchia regola
Per le prestazioni di servizi la tassazione avviene nel luogo ove è stabilito il prestatore sia con riferimento alle prestazioni fornite a soggetti passivi d'imposta che a consumatori.
Nuova regola
Le prestazioni di servizi verrano tassate nel luogo ove è stabilito il committente (soggetto passivo d'imposta). Per le prestazioni di servizi fornite a un privato il luogo di tassazione rimane quello del prestatore.
Modelli INTRASTAT
Gli elenchi INTRASTAT devono essere inviati solo in via telematica e comprendono, altre oltre gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni, anche gli acquisti e le forniture di servizi tra soggetti passivi d'imposta stabiliti in due paesi Ue fra i quali opera l'istituto del reverse charge per l'assolvimento dell'Iva nel paese del committente, a esclusione dei servizi che sono lì esenti.
Non appena verranno emanati i provvedimenti di definitivo recepimento della Direttiva questo Studio approfondirà il tema mediante apposita circolare.