Circ. 1/09 - Compensazioni IVA "orizzontali" 2010

Gentile Cliente,
informiamo che dal 1° gennaio 2010 scatta la stretta sulle compensazioni IVA introdotta dall'articolo 10 del Dl 78/2009.
Ciò significa che dal 1° gennaio la compensazione del credito IVA annuale nel modello F24, per importi oltre 10mila euro, può essere eseguita soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Si tratta della compensazione dell'IVA con altri tributi (cosiddetta compensazione "esterna" o "orizzontale"). Il contribuente cioè ha ancora la possibilità di utilizzare liberamente il credito IVA 2009 nelle liquidazioni periodiche del 2010, mensili o trimestrali ma non con altri tributi (es. ritenute, contributi ecc.).
Poichè la dichiarazione IVA 2010, relativa al periodo d'imposta 2009, può essere presentata in forma autonoma da febbraio, fino al 15 marzo 2010 non possono essere effettuate compensazioni utilizzando il credito IVA 2009 ma solo dal 16 marzo 2010.

L'ulteriore novità riguarda l'obbligo per chi intende compensare di una dichiarazione IVA "certificata" circa l'esistenza del credito IVA, nell'ipotesi in cui la compensazione riguardi crediti IVA per oltre 15mila euro. A tale scopo, nella dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (articolo 35, comma 1, lettera a), Dlgs 241/1997).
In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti la dichiarazione IVA va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono, se prevista, la relazione di revisione.

I soggetti abilitati al visto di conformità (responsabili fiscali di un Caf, commercialisti e consulenti del lavoro nonché periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli delle Cdc entro il 30 settembre 1992), devono tutelare l'Erario con una polizza professionale con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, comunque di importo non inferiore a 1.032.914 euro.
L'infedele attestazione dell'effettuazione dei controlli necessari per il visto di conformità comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, con la precisazione che la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto è rilevabile solamente se emergono somme a carico del contribuente e, soprattutto, se non sono stati eseguiti i soli controlli di cui al Dm 164 del 31 maggio 1999.

Suggeriamo quindi a coloro che presentassero al 31/12/2009 un credito IVA, di prestare la massima attenzione con riferimento al suo utilizzo in compensazione e consigliamo di contattare lo Studio per una verifica e una programmazione dell'eventuale certificazione.

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